(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 14 maggio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia disciplina con la presente legge il sistema regionale di trasporto pubblico locale al fine di: a) garantire il diritto fondamentale dei cittadini alla mobilita' assicurando un sistema coordinato ed integrato che realizzi il collegamento ottimale di tutte le parti del territorio; b) concorrere alla salvaguardia ambientale promuovendo il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle cause di inquinamento; c) promuovere un equilibrato sviluppo economico e sociale fondato sulla piena vivibilita' delle citta'; d) favorire, in particolare, l'integrazione dei diversi sistemi di trasporto secondo le finalita' dell'intermodalita', rispetto ai quali il mezzo collettivo assume un ruolo determinante; e) perseguire la razionalizzazione e l'efficacia della spesa, in conformita' con la normativa comunitaria. 2. Al fine di perseguire l'obiettivo della razionalizzazione e della promozione del trasporto pubblico locale e con l'intento di garantire il diritto alla mobilita' nelle aree piu' svantaggiate del territorio, la Regione Friuli-Venezia Giulia sostiene la riorganizzazione dell'offerta di trasporto assicurando finanziamenti fino al sessantacinque per cento del costo complessivo dei servizi regionali, in modo tale da garantire l'equilibrio tra costi e ricavi degli stessi, anche tenendo conto della dovuta solidarieta' nella assegnazione delle risorse finanziarie a causa dei minori ricavi che si possono verificare nelle aree svantaggiate e dei maggiori introiti tariffari delle aree con maggior mobilita'.