(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 14 maggio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1. La Regione Friuli-Venezia  Giulia  disciplina  con  la  presente
legge il sistema regionale di trasporto pubblico locale al fine di:
   a)  garantire il diritto fondamentale dei cittadini alla mobilita'
assicurando un  sistema  coordinato  ed  integrato  che  realizzi  il
collegamento ottimale di tutte le parti del territorio;
   b)   concorrere   alla   salvaguardia  ambientale  promuovendo  il
contenimento dei consumi energetici e la  riduzione  delle  cause  di
inquinamento;
   c)  promuovere un equilibrato sviluppo economico e sociale fondato
sulla piena vivibilita' delle citta';
   d) favorire, in particolare, l'integrazione dei diversi sistemi di
trasporto secondo le finalita' dell'intermodalita', rispetto ai quali
il mezzo collettivo assume un ruolo determinante;
   e) perseguire la razionalizzazione e l'efficacia della  spesa,  in
conformita' con la normativa comunitaria.
  2.  Al  fine  di  perseguire  l'obiettivo della razionalizzazione e
della promozione del trasporto pubblico locale  e  con  l'intento  di
garantire  il diritto alla mobilita' nelle aree piu' svantaggiate del
territorio,   la   Regione   Friuli-Venezia   Giulia   sostiene    la
riorganizzazione  dell'offerta di trasporto assicurando finanziamenti
fino al sessantacinque per cento del costo  complessivo  dei  servizi
regionali,  in modo tale da garantire l'equilibrio tra costi e ricavi
degli stessi, anche tenendo conto  della  dovuta  solidarieta'  nella
assegnazione  delle risorse finanziarie a causa dei minori ricavi che
si possono verificare nelle aree svantaggiate e dei maggiori introiti
tariffari delle aree con maggior mobilita'.